Statuto

Statuto dell’Associazione Culturale 100 Giorni Da Leoni

Art. 1 – DENOMINAZIONE-SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana e secondo quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice civile è costituita la associazione culturale sotto la denominazione “ASSOCIAZIONE CULTURALE 100 GIORNI DA LEONI” con sede in Preganziol (TV), Via Schiavonia n. 141; Il trasferimento della sede NON comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti; inoltre  potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell’assemblea dei soci. L’Associazione ha durata illimitata. 

Art. 2 – OGGETTO E SCOPO

L’Associazione è apolitica, senza fini di lucro e senza limitazioni territoriali. Durante la vita dell’Associazione NON potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, ricreativi, culturali, didattici e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L’Associazione è apartitica e fa riferimento alla non discriminazione razziale, etnica, religiosa e di genere. L’Associazione ha lo scopo di:

— promuovere la cultura, lo studio, la promozione delle comunità territoriali, delle autonomie, l’arte in ogni sua forma, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del rispetto del benessere animale;

–  realizzare e contribuire a iniziative di ricerca per l’analisi politica in forma di informazione e di studio dei flussi elettorali anche in modalità di raccolta dati sul territorio;

– promuovere e realizzare in proprio o in collaborazione con terzi, iniziative per sensibilizzare, divulgare e incentivare l’informazione, la cultura e la conoscenza a livello locale e internazionale dei temi e delle attività sopra elencati.

Tali iniziative saranno diffuse attraverso tutti i canali di comunicazione opportuni, in proprio o in collaborazione con terzi; 

Per il raggiungimento di tali scopi l’associazione produce anche contenuti editoriali in qualunque forma di comunicazione quali video, radio in via telematica o stampa oltre ai correlati servizi, in via non esclusiva per la testata di informazione “100 Giorni Da Leoni”

L’associazione, per la realizzazione delle sue finalità, potrà organizzare, sostenere e patrocinare anche presso enti pubblici e privati, istituzioni, scuole e università:

  • progetti culturali e artistici  
  • iniziative congressuali, educative e didattiche
  • seminari, master e corsi,
  • fiere, mostre, rassegne ed esposizioni,
  • conferenze, dibattiti, festival,
  • concorsi, concerti, premi
  • lo sport, il teatro, la danza e la cultura musicale e le arti letterarie, anche attraverso l’eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come gallerie, musei, sale cinematografiche, cine club, biblioteche, sale da concerto, teatri, centri culturali;  
  • la pubblicazione, redazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, cataloghi, materiale digitale e audiovisivo, produrre e promuovere opere audiovisive, cortometraggi, medio metraggi, lungometraggi, documentari, animazioni, video-reportage e lavori fotografici, servizi giornalistici; 
  • La gestione di archivi artistici, fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie; digitalizzare archivi e opere d’arte e audiovisive; 
  • L’interscambio culturale tra Italia e tutti i paesi del panorama internazionale, attraverso l’organizzazione di manifestazioni sia in Italia che all’estero;
  • I viaggi educativi e culturali e visite guidate di carattere artistico e culturale; 
  • La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali italiani e internazionali;
  • L’attività di consulenza, interpretariato, progetti di traduzioni in genere;
  • I progetti culturali e sociali finanziati e/o sovvenzionati dall’Unione Europea e dall’Italia;
  • La formazione e comunicazione legate al perseguimento del benessere animale.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l’Associazione si avvarrà di siti internet, new media, tecnologia digitale e produzione di materiale   anche su supporto digitale e cinematografico.

l’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, si potrà avvalere delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all’associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. 

L’Associazione può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali. 

In via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purchè ad essa strettamente connesse. 

Art. 3 – SOCI

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione. L’Associazione è composta da soci fondatori, soci aderenti, soci sostenitori e soci onorari.

“SOCI FONDATORI” sono coloro che sono intervenuti all’Atto Costitutivo dell’Associazione e lo hanno sottoscritto, sono a vita soci dell’Associazione e partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell’Associazione, sono tenuti al pagamento della quota annuale, ma oltre a prestare la propria attività a favore dell’Associazione possono erogare contributi volontari a favore della stessa. Essi partecipano alla assemblea nazionale e a tutti loro spetta l’elettorato sia attivo che passivo.

“SOCI ADERENTI” sono le persone fisiche che partecipano ai corsi ed altre iniziative formative, culturali ed educative organizzate dall’Associazione. Sono tenuti al pagamento della quota annuale entro i termini previsti dal Regolamento, nonché di quote di frequenza alle singole iniziative dell’Associazione, qualora vengano richieste.

L’ammissione all’Associazione è annuale ed è conseguente al pagamento della quota di adesione, il mancato rinnovo della quota annuale di adesione comporta la decadenza della qualità di associato. Essi possono partecipare alle Assemblee nazionali ed hanno diritto di voto attivo e passivo.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti le delibero adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all’aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

L’Associazione è libera di ricevere donazioni, contributi, lasciti testamentari da terzi, siano esse persone fisiche che persone giuridiche, a sostegno della propria attività istituzionale.

“SOCI SOSTENITORI”

Sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi, manifestazioni. Tale categoria di associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso o evento, NON ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, meglio organi associativi, né tantomeno di essere convocati nelle assemblee sociali. Gli associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell’apposito “libro soci sostenitori”.

I “SOCI ONORARI” sono le persone fisiche italiane e straniere che per la loro personalità, per la loro frequenza all’attività dell’Associazione o per aver svolto attività a favore della stessa, hanno contribuito al suo consolidamento ed alla sua valorizzazione. La nomina è di competenza dell’Assemblea, previo parere del consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale e sono privi di elettorato attivo e passivo.

Tutti i suddetti soci hanno la facoltà di recedere dall’Associazione con effetto immediato dalla data di ricezione da parte dell’Associazione stessa della comunicazione scritta di recesso

Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente Statuto sociale e del regolamento interno.


I soci all’atto dell’ammissione sono tenuti a versare la quota associativa che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.


La qualità di socio comporta la possibilità di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione negli orari prescelti.


L’appartenenza all’Associazione è valida sino al 31 dicembre dell’anno di riferimento della quota sociale versata.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:


– la partecipazione all’Assemblea dei soci;
– l’accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;
– il diritto di voto per le cariche sociali;

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta o verbale al Presidente del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. La società, associazioni ed enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;


I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 4 – RECESSO – ESCLUSIONE

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
– che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
– che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
– che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
– che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, dell’Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata o mail posta certificata, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla recezione della comunicazione per richiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio direttivo.

Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sociali e culturali;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esecutivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i bene acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

L’Associazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’escluso perseguimento delle finalità previste.

Art. 6 –  ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Il consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli Associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. In casi particolari dovuta a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.


Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4.  l’Organo di Controllo (Revisione Legale) qualora eletto, per legge o volontariamente.

Art. 8 – ASSEMBLEE

LE Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine de giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

 L’avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul sito dell’associazione, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma o PEC, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

I soci potranno partecipare all’assemblea ordinaria/straordinaria anche utilizzando mezzi di video o telecomunicazione purchè nell’avviso di convocazione sia indicata espressamente tale possibilità di intervento con link telematico.

L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario;
  2. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisore dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.
In quest’ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro dieci giorni dalla data di richiesta.

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di un associato. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con la nomina dei liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 1 ad un massimo di 5 membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati, ché non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni con i medesimi scopi istituzionali. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica e da consegnare non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
  2. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare circa l’ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  8.  affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Il Consiglio Direttivo dovrà presentare le dimissioni qualora durante un’assemblea venga presentata contro esso una mozione di sfiducia che raccolga il voto favorevole di 2/3 dei soci iscritti all’Associazione ed aventi diritto al voto.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
Il Presidente ha la delega ad accettare l’ingresso di nuovi soci salvo poi chiederne la ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l’attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Art. 11 – L’ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, se obbligatorio per legge o eletto volontariamente, viene eletto dall’Assemblea ed è composto da uno o tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica due anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
L’Organo di Controllo deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza dritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 – LA PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.


Art. 13 – IL PERSONALE RETRIBUITO

L’associazione può avvalersi di personale retribuito per il perseguimento dello scopo sociale. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’ Associazione.

Art. 14 – LA DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, aprendosi il 01 Gennaio e chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno.
  2. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno.
  3. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre entro il 30 aprile all’approvazione dell’assemblea dei soci.
  4. Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 15 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I soci si impegnano a non adire, per eventuali questioni che dovessero insorgere tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, l’Autorità Giudiziaria.
Sulle vertenze deciderà un Collegio Arbitrale composto di tre membri, non soci, scelti rispettivamente uno da ogni parte ed uno dal Presidente della CCIAA di Treviso.

Art. 16 – SCIOGLIMENTO
La durata dell’Associazione è illimitata. Per lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ di tutti i soci iscritti aventi diritto al voto. Con le stesse modalità, pagate le passività, sarà devoluto l’eventuale patrimonio sociale a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
in caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.

Art. 17 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Preganziol (TV) il 10.04.2021